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Apertura della procedura della liquidazione giudiziale: legittimazione del ricorso del pubblico ministero

Sufficiente l’acquisizione, da parte del pubblico ministero, della notitia decoctionis nell’esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, anche al di fuori di un procedimento penale

Apertura della procedura della liquidazione giudiziale: legittimazione del ricorso del pubblico ministero

Alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, il pubblico ministero è legittimato a presentare il ricorso per l’apertura della procedura della liquidazione giudiziale ogniqualvolta acquisisca la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, anche al di fuori di un procedimento penale.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 31638 del 4 dicembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo alla possibile liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata.
Nello specifico, la ‘s.r.l.’ ha lamentato, soprattutto, l’inammissibilità della domanda proposta dalla curatela fallimentare, con l’intervento adesivo del pubblico ministero, e mirata all’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Per i giudici d’Appello, però, alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, l’iniziativa da parte del pubblico ministero non è più collegata all’esistenza di un procedimento penale, poiché è sufficiente che egli abbia avuto notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza, anche da fonti diverse.
Questa valutazione è condivisa dai magistrati di Cassazione, poiché il nuovo ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’ ha ampliato la sfera di iniziativa del pubblico ministero in ordine al potere di apertura, oggi, della liquidazione giudiziale, rispetto alla precedente legge fallimentare che subordinava, nella corrispondente ipotesi, il potere di iniziativa del pubblico ministero all’apprensione della notitia decoctionis nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore ovvero quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
Invece, ora, secondo il ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza, e l’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
Il legislatore ha voluto svincolare, osservano i giudici di Cassazione, il potere di iniziativa del pubblico ministero nella presentazione del ricorso dalla pendenza di un procedimento penale, nel corso del quale il pubblico ministero abbia appreso la notitia decoctionis del soggetto da sottoporre alla procedura concorsuale. Oggi la norma dispone che il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia di uno stato di insolvenza, con ciò volendosi significare che ogni notizia – in ordine all’insolvenza riguardante un soggetto suscettibile soggettivamente di essere sottoposto alla predetta procedura concorsuale – appresa dal pubblico ministero nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni giudiziarie lo abilita ad intraprendere l’iniziativa volta all’apertura della procedura liquidativa. Resta, cioè, esclusa la sola ipotesi (che potrebbe definirsi scolastica) della notitia decoctionis appresa privatamente dal pubblico ministero, al di fuori dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
Peraltro, anche sotto l’egida applicativa del precedente paletto fissato dalla legge fallimentare, l’iniziativa del pubblico ministero era, in definitiva, legittima tutte le volte in cui era stata stimolata dalla sua partecipazione a processi o procedimenti di sua competenza ed ivi aveva conosciuto della decozione di una parte o di un terzo: ciò che contava era che un fatto sensibile fosse portato all’attenzione del pubblico ministero per le sue valutazioni e ciò avvenisse nell’ambito comunque di un processo ovvero di un procedimento sottoposto al suo esame istituzionale, ricordano i giudici di Cassazione.

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