ICONOS FINALES-TRAZADOS

Assegno di divorzio: lo squilibrio economico-patrimoniale tra i due ex coniugi deve essere riconducibile a scelte comuni di conduzione della vita familiare

Irrilevanti, quindi, le precarie condizioni economiche del coniuge che richiede l’assegno se sono conseguenza delle sue scelte di vita

Assegno di divorzio: lo squilibrio economico-patrimoniale tra i due ex coniugi deve essere riconducibile a scelte comuni di conduzione della vita familiare

L’assegno di divorzio presuppone l’accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo, e di non modesta entità, delle condizioni economico-patrimoniali dei due ex coniugi sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 634 del 12 gennaio 2026 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, respinto la richiesta avanzata da un uomo e mirata a vedersi riconosciuto il diritto a percepire, vista la sua ridotta disponibilità reddituale – quasi 5mila euro di pensione all’anno –, un assegno divorzile a carico della ex consorte.
Ampliando l’orizzonte, comunque, viene chiarito che l’assegno divorzile deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge che richiede l’assegno ha l’onere di dimostrare – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo coniugale, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal coniuge che richiede l’assegno alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.
Nella vicenda in esame, invece, si è appurato che l’uomo ha messo sul tavolo unicamente due dati: primo, il godere solo di una modesta pensione, che sfiora i 5.000 euro annui; secondo, il non potere lavorare a causa delle proprie condizioni di salute.
A fronte di questi elementi, però, è emerso che le precarie condizioni economiche dell’uomo sono conseguenza delle sue scelte di vita, e non di decisioni assunte da lui e dalla moglie durante la vita matrimoniale o determinate dal ruolo endofamiliare da lui svolto e dai sacrifici professionali correlati. Assolutamente da escludere, quindi, una funzione compensativa e perequativa dell’assegno.
D’altra parte, secondo i giudici, l’uomo ha in realtà risorse economiche sufficienti e superiori a quelle dichiarate, sicché deve escludersi anche la sussistenza della componente assistenziale, tenuto pure conto delle precarie condizioni di età e di salute della ex moglie e della sua conseguente necessità di soddisfare le proprie esigenze.
Per quanto concerne, poi, la funzione assistenziale dell’assegno, mancano i presupposti, secondo i giudici, cioè un’effettiva e concreta incapacità dell’uomo di provvedere al proprio sostentamento, l’assenza di strumenti alternativi di tutela (vale a dire soggetti a ciò legalmente tenuti) o di forme di sostegno pubblico, e, infine, la capacità di sostenere economicamente l’esborso da parte della donna.
Decisiva poi la constatazione che l’uomo già gode di una forma di sostegno pubblico che contribuisce certamente a soddisfarne le esigenze di vita, e che può anche fare ricorso al cosiddetto assegno di inclusione, compatibile con ‘ISEE’ ben superiori a quello da lui dichiarato
Dall’altro lato, invece, la donna gode di una pensione che deve necessariamente destinare al suo mantenimento e alla soddisfazione delle maggiori esigenze connesse all’età e alle condizioni di salute.

news più recenti

Mostra di più...

Iscriviti alla nostra newsletter

Scorri per attivare il pulsante