ICONOS FINALES-TRAZADOS

Autovelox fisso: come si applica la cosiddetta ‘regola del chilometro’

Esclusa l’applicabilità per il secondo segnale di ‘limite di velocità’ se lungo la strada non ci sono intersezioni tra il primo segnale e l’apparecchio

Autovelox fisso: come si applica la cosiddetta ‘regola del chilometro’

Autovelox fisso e ‘regola del chilometro’ (che prevede almeno mille metri di distanza tra il segnale di ‘limite massimo di velocità’ e l’autovelox): non vale per il secondo segnale di ‘limite di velocità’ se lungo la strada non ci sono intersezioni tra il primo segnale e l’apparecchio.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 31665 del 4 novembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo ad un verbale di accertamento della Polizia municipale di un piccolo Comune in provincia di Ancona.
Scenario dell’episodio è un tratto di Strada Statale ‘Adriatica’. Fatale è il piede pesante di un automobilista: come da verbale di accertamento, viene sanzionato, difatti, un uomo in quanto il veicolo di sua proprietà – non condotto da lui – ha superato la velocità massima consentita di 70 chilometri orari, violazione, questa, accertata con apparecchiatura fissa (autovelox).
Multa confermata in primo grado, ma, a sorpresa, cancellata in secondo grado. Per i giudici del Tribunale, difatti, sono legittime le contestazioni mosse dal proprietario del veicolo e centrate sul presupposto che l’apparecchiatura fissa di rilevamento della velocità era posta ad una distanza inferiore ad un chilometro dal secondo segnale verticale di ‘limite massimo di velocità’ collocato lungo il tratto stradale.
Col ricorso in Cassazione, però, il piccolo Comune marchigiano contesta la decisione del Tribunale e sostiene che i giudici non abbiano applicato in modo corretto la cosiddetta ‘regola del chilometro’. In questa ottica vengono richiamati alcuni dati di fatto: al chilometro 321 era posta segnaletica verticale che fissava il limite di velocità in 70 chilometri orari; al chilometro 319+900 (cioè a un chilometro e cento metri) era collocata la postazione fissa di rilevamento elettronico della velocità; in assenza di alcuna intersezione stradale, al chilometro 320+450 era posizionato un (secondo) segnale, ripetitivo del primo.
A fronte di questi elementi e, come detto, in assenza di intersezioni, la distanza di un chilometro va calcolata rispetto al primo segnale che pone il limite di velocità, senza che abbia alcuna rilevanza il secondo segnale, ripetitivo del primo e posizionato a una distanza inferiore ad un chilometro dalla apparecchiatura di controllo, sostiene il Comune. Consequenziale, quindi, l’errore del Tribunale che ha ritenuto non rispettata la distanza tra la segnaletica e l’autovelox (postazione fissa) in relazione al secondo cartello che, in assenza di intersezione, poteva persino non esserci, osserva ancora il Comune.
Queste obiezioni convincono appieno i magistrati di Cassazione, i quali ridanno vigore, così, al verbale di accertamento emesso dalla Polizia municipale del piccolo Comune marchigiano.
Prima di esaminare la specifica vicenda, però, viene richiamato quanto previsto con la legge numero 120 del 2010 (‘Disposizioni in materia di sicurezza stradale’): “Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono definite le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento in materia di limiti di velocità, mezzi che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”. In particolare, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – numero 282 del 13 giugno 2017 – (e così anche la circolare del Ministero dell’Interno del 21 luglio 2017), in materia di segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo, stabilisce che “la distanza minima di un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità si applica unicamente fuori dei centri abitati, e solo nei casi di controllo a distanza delle violazioni, quando il limite imposto è diverso da quello fissato in linea generale per la categoria di strada”, e, inoltre, “se lungo il tratto di strada, su cui si eseguono i controlli, sono presenti intersezioni che impongono la ripetizione del segnale di limite massimo di velocità, la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l’intersezione”. Peraltro, la disposizione normativa prevede anche che “la distanza minima di un chilometro non si applica (tra l’altro) rispetto al segnale di limite massimo di velocità che costituisca mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada, in cui sia imposto un limite massimo di velocità uniforme diverso da quello generale, in cui non vi sono intersezioni”.
A completare il quadro, poi, un ulteriore dettaglio: la norma che prevede l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cu», come nel caso in esame, l’accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l’impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, e non ai casi in cui l’accertamento sia effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di Polizia stradale, tengono a precisare i giudici di Cassazione.
Tirando le somme, e andando oltre la specifica vicenda, esiste un duplice presupposto ai fini dell’applicabilità della ‘regola del chilometro’ (quale distanza minima tra il segnale di limite massimo di velocità e l’autovelox) per l’accertamento del superamento del limite di velocità: primo, che il dispositivo di rilevamento della velocità sia fisso e non mobile; secondo, che lungo il tratto di strada tra il segnale e la postazione di controllo non vi siano intersezioni. Pertanto, ove ricorrano entrambe le condizioni, l’esistenza, entro il detto chilometro, di un segnale di limite massimo di velocità che costituisce mera ripetizione del precedente (posizionato, il primo dei due segnali, almeno un chilometro prima della postazione di controllo) è irrilevante ai fini della regolarità dell’accertamento. Viceversa, in presenza di una o più intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ciascuna di esse, e la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l’ultima intersezione, sanciscono i giudici di Cassazione.
Evidente, quindi, l’errore compiuto dal Tribunale – ora chiamato a riprendere in esame la vicenda –, avendo ritenuto illegittimo l’accertamento, pur dando atto, in accordo con la prospettazione del Comune, che la ‘regola del chilometro’ era rispettata in relazione alla distanza tra il (primo) segnale di limite di velocità e la postazione fissa di rilevamento, salvo poi aggiungere che, al contrario, vi era una distanza inferiore al chilometro tra il secondo segnale, ripetitivo del limite di velocità di 70 chilometri orari, e l’autovelox fisso, senza però dare risposta, evidenziano i giudici di Cassazione, alla cruciale e dirimente domanda se, dopo il primo segnale, vi fossero delle intersezioni, nel qual caso soltanto rendendosi necessaria la distanza di un chilometro tra il segnale di limite di velocità collocato dopo le intersezioni e la postazione fissa di rilevamento automatico della velocità.

news più recenti

Mostra di più...

Iscriviti alla nostra newsletter

Scorri per attivare il pulsante