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Esposizione debitoria minima: rilevano le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario

Irrilevante, invece, il riferimento all’iscrizione a ruolo e alla trasmissione del carico fiscale all’agente della riscossione

Esposizione debitoria minima: rilevano le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario

Ai fini del computo dell’esposizione debitoria minima, prevista dalla legge fallimentare, rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario (per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio, e finanche prima di tale momento ove il presupposto risulti dalla dichiarazione del contribuente) a prescindere dall’iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all’agente della riscossione.
Questo il principio citato dai giudici (ordinanza numero 33148 del 18 dicembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il caso relativo alla crisi di una ‘s.r.l.’, aggiungono che, a fronte di un procedimento fallimentare, l’onere della prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità grava sull’imprenditore commerciale di cui viene chiesto il fallimento, dovendo egli dimostrare il non superamento di tutte le soglie previste dalla norma (indebitamento, ricavi lordi e attivo patrimoniale). In questa ottica, poi, l’inattendibilità dei bilanci depositati in atti, quando formati e depositati a seguito di istanze di fallimento, comporta il mancato assolvimento di tale onere probatorio.
Analizzando lo specifico caso e puntando i riflettori sulla esposizione debitoria della società verso l’Erario, i giudici, premesso che l’onere della prova del non superamento delle soglie di fallibilità – soglie che non riguardano solo la debitoria complessivamente accumulata, ma anche i ricavi lordi e l’attivo patrimoniale – grava sull’imprenditore commerciale, definiscono irrilevante l’effettiva entità dei debiti erariali, dovendosi infatti constatare che la società non ha fornito alcuna prova, poiché ha prodotto solo il bilancio del 2021 e poiché occorre dubitare dell’attendibilità dei bilanci depositati in atti, in quanto tutti formati e depositati a seguito delle istanze di fallimento presentate da due lavoratori.

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