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Immobile completato: salta l’area adibita a parcheggio se destinata, in concreto, ad un altro uso

Rilevante il fatto che l’area destinata a parcheggio, secondo la Legge Ponte, pur prevista nell’originario progetto, è stata adibita ad un uso incompatibile con la sua destinazione originaria

Può essere negato il diritto, a fronte della costruzione di un immobile, ad un’area adibita a parcheggio, poiché tale diritto è subordinato, anche alla luce della cosiddetta Legge Ponte, alla condizione che l’area destinata, sulla carta, a parcheggio esista davvero e non sia stata adibita ad un uso incompatibile con la sua originaria destinazione. I giudici, chiamati a prendere in esame l’istanza avanzata da alcuni condòmini nei confronti del proprietario esclusivo del piano seminterrato dello stabile e mirata ad ottenere il riconoscimento del diritto di uso di quell’area come parcheggio per veicoli privati, precisano innanzitutto che l’effettiva esistenza dello spazio destinato, in teoria, a parcheggio è condizione per il riconoscimento giudiziale del diritto reale al suo uso da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari del fabbricato. Se, invece, l’area è stata prevista in progetto ma poi è stata realizzata in maniera difforme, allora i condòmini possono ottenere solo il risarcimento del danno, ma non il riconoscimento del diritto d’uso di quell’area. Nel caso specifico preso in esame dai giudici è emersa l’incompatibilità del seminterrato ad essere adibito a parcheggio, poiché non vi è nessuna prova che il cantinato in questione, ove anche previsto nel progetto autorizzato come da adibire a parcheggio, sia stato effettivamente riservato a tal fine in corso di costruzione, mentre è pacifico che il medesimo spazio sia invece impiegato da anni ad altro fine, ossia per ospitare locali commerciali. In sostanza, l’area destinata a parcheggio, secondo la Legge Ponte, pur prevista nell’originario progetto assentito dalla pubblica amministrazione, non è mai stata realizzata o comunque è stata adibita ad un uso incompatibile con la sua destinazione. Ciò comporta che è priva di fondamento la richiesta di alcuni condòmini utilizzare la predetta area come parcheggio. (Sentenza del 28 settembre 2022 del Tribunale di Reggio Calabria)

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