Incidente a scuola: possibile escludere la responsabilità del docente e dell’istituto
La norma non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva né per gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente ed ulteriormente esige che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante, sotto la cui guida il gioco si svolge, sia stato in grado di evitare
Pallonata sull’occhio per la studentessa durante una partita di pallavolo nella palestra della scuola nel corso dell’ora di Educazione Fisica: l’incidente non è addebitabile al professore, e quindi va esclusa ogni pur minima responsabilità dell’istituto scolastico.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 4945 del 5 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un episodio, risalente a quasi diciotto anni fa, verificatosi in una scuola in provincia di Ancona.
Tutto accade in pochi secondi: nel corso di una partita di pallavolo, giocata in palestra durante l’ora di Educazione Fisica, una allieva viene colpita al volto – all’occhio destro, per la precisione – dal pallone, riportando serie lesioni.
I genitori della studentessa – minorenne, all’epoca dei fatti – pongono sotto accusa la scuola: a loro parere, l’incidente è da ascrivere alla condotta negligente dell’insegnante, che ha omesso di vigilare sugli studenti, con particolare riferimento a quello studente che ha respinto la palla con il piede, non riuscendo a riceverla con le mani e così ha colpito al volto la compagna.
Corposa la richiesta di risarcimento avanzata dai due genitori nei confronti del Ministero dell’Istruzione: si parla di oltre 85mila euro.
Per i giudici di merito, però, va esclusa una pur minima responsabilità del docente e della scuola, e, quindi, del Ministero, poiché l’evento si è verificato durante una partita di pallavolo a cui ha partecipato anche la minore rimasta ferita, la quale, come appurato, è stata colpita al volto dalla palla respinta istintivamente con un piede da un compagno di classe, che, peraltro, era in squadra con lei.
In Appello, poi, in particolare, viene esclusa la rilevanza causale dell’azione di gioco compiuta dallo studente rispetto all’evento dannoso ed alle conseguenti lesioni riportate dalla compagna, poiché quell’azione è sì catalogabile come non intenzionale conseguenza di una condotta indisciplinata dell’alunno, che l’insegnate non avrebbe dovuto permettere, ma, allo stesso tempo, l’evento non avrebbe potuto essere evitato neppure dall’insegnate, perché frutto di un’azione di gioco non prevedibile con l’anticipo utile ad evitarla.
A portare il caso in Cassazione è la studentessa, oramai divenuta maggiorenne. Suo obiettivo è vedere dichiarata la responsabilità del docente e, quindi, della scuola. Ma anche per i giudici di terzo grado non ci sono i presupposti per arrivare a condannare il Ministero dell’Istruzione a risarcire la vittima dell’incidente scolastico per i danni subiti.
La questione sul tavolo è quella relativa alla possibile colpa dell’insegnante. Su questo fronte i magistrati di Cassazione precisano che la norma non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva né per gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente ed ulteriormente esige che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante, sotto la cui guida il gioco si svolge, sia stato in grado di evitare il fatto. Difatti, la presunzione di responsabilità posta dal Codice Civile a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza, mentre non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso.
In sostanza, lo schema di responsabilità extracontrattuale delineato dalla norma individua dunque quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza, con la conseguenza che incombe sul soggetto danneggiato, che intenda far valere quella responsabilità, l’onere di darne dimostrazione, non certo al docente quello di dimostrare che il fatto non si sia verificato.
Passando dal quadro generale allo specifico episodio verificatosi in provincia di Ancona, i giudici di Cassazione precisano che non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore di quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l’età e la struttura fisica dalle persone partecipanti al gioco.
Ragionando in questa ottica, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che vi è in ogni caso la responsabilità del soggetto in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se essi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta. Invece, la responsabilità va esclusa se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, nonché nell’ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso, rientrando cioè nell’alea normale della attività medesima.
Logica, quindi, secondo i giudici di Cassazione, la valutazione dell’episodio compiuta in Appello, laddove si è riscontrato come l’evento lesivo, ossia il pallone calciato da altro allievo a breve distanza dal volto della compagna di squadra, si sia determinato nel corso di una normale azione di gioco, rientrante nella normalità della pratica, non violenta in sé, né connotata da finalità lesiva e irruenza tale da essere incompatibili con il contesto ambientale, con l’età e con la struttura fisica dei partecipanti. Escluso, quindi, che il fatto dannoso sia stato conseguenza di una situazione anomala o difforme delle regole del gioco e che non abbia alcuna relazione strumentale con l’azione dell’alunno.
In sostanza, l’evento dannoso subito dalla giovane allieva deve considerarsi accidentale e, pertanto, esente da addebiti di responsabilità nei confronti di chi era tenuto alla vigilanza, cioè nei confronti dell’insegnante.
Anche per i giudici di Cassazione, quindi, lo studente, calciando la palla con il piede, non ha violato le regole del gioco e non ha posto in essere un’azione avente intento lesivo. Tanto basta, tenuto conto delle modalità con cui si è verificato l’evento, per concludere che l’incidente non avrebbe potuto essere evitato dall’insegnate, poiché frutto di un’azione di gioco non prevedibile con l’anticipo utile ad evitarla, ossia improvvisa e comunque connessa alle fisiologiche modalità di gioco della pallavolo in cui la palla può essere respinta con qualunque parte del corpo.
Tirando le somme, è accertata la prova liberatoria che gli insegnanti non abbiano potuto impedire l’evento, poiché avvenuto in una normale lezione di Educazione Fisica, chiosano i magistrati di Cassazione, escludendo anche una possibile responsabilità della scuola.
Per quanto concerne, infine, la potenziale pericolosità della pallavolo praticata in un istituto scolastico, viene ribadito dai giudici che l’attività sportiva non è – in linea generale – una attività pericolosa, potendo essere considerata tale solo là dove abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità ovvero presenti passaggi di particolare difficoltà, come, ad esempio, nel caso del rafting, e viene poi osservato che nella vicenda in esame si verte di attività sportiva esercitata durante l’ora di Educazione Fisica a scuola, sicché l’attività sportiva va riguardata in un più ampio contesto ludico-educativo, finalizzato alla valorizzazione del gioco di squadra ed alla fiducia nei compagni, all’attenzione alle regole ed al rispetto dell’avversario, alla formazione dei giovani per una maggiore sicurezza di sé nel raggiungimento degli obiettivi e ciò consente di escludere, alla luce di quanto successo in provincia di Ancona, l’ipotesi della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, anche tenendo presente un ulteriore dettaglio, e cioè che l’attività era stata esercitata nella palestra della scuola, notoriamente dotata degli spazi e delle attrezzature adeguate a tale scopo.