Rifiuta il lavoro propostole dall’ex marito: salvo comunque il suo diritto all’assegno divorzile
Per i giudici è comprensibile la decisione presa dalla donna, anche tenendo conto della ridotta retribuzione possibile
Necessario però che si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, come, ad esempio, le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie
Fondamentale, però, l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure proporzionali e ragionevoli per fronteggiare la disabilita del dipendente ai fini della conservazione del suo posto di lavoro