ICONOS FINALES-TRAZADOS

Acquista una ‘Ferrari’, ma in realtà è un falso: legittima la condanna

Decisivo il richiamo al principio secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di introduzione nello Stato o di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, è necessario che la condotta del soggetto sia caratterizzata, sul piano soggettivo, oltre che dalla finalità di trarre profitto, anche dalla consapevolezza dell’esistenza del titolo usurpato

Acquista una ‘Ferrari’, ma in realtà è un falso: legittima la condanna

Acquistare – anche in prospettiva di una rivendita – una ‘supercar’ ‘taroccata’ è condotta sufficiente per una condanna. Questa la decisione dei giudici (sentenza numero 13292 del 10 aprile 2026 della Cassazione), i quali hanno chiuso il caso relativo ad una finta ‘Ferrari 250 GTO’.
Scenario della singolare vicenda è la provincia di Torino. Lì un uomo mette a segno un colpo invidiabile per un appassionato di automobili: acquista una ‘Ferrari 250 GTO’. Ma, come si usa dire, non è tutto oro quello che luccica... Difatti, quella che sembra una splendida ‘Ferrari’ – rosso fiammante, per giunta – è in realtà una replica – ben riuscita – realizzata sulla base di una ‘Datsun 280Z’, una automobile sportiva giapponese, risalente alla metà degli anni ‘70.
Per il compratore della finta ‘Ferrari’ cominciano i guai, partendo dalla querela proposta dalla ‘Ferrari s.p.a.’ ma poi rimessa a seguito di transazione, guai che si concludono, tra primo e secondo grado, con una condanna per ricettazione e, soprattutto, per commercio di bene realizzato usurpando titolo di proprietà industriale. In Appello, in particolare, la pena viene fissata in quattordici mesi di reclusione e 400 euro di multa.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: l’uomo sotto processo si è reso responsabile di avere acquistato o, comunque, ricevuto un’autovettura ‘Ferrari 250 GTO’, provento di contraffazione, perché realizzata con rimaneggiamento di altra automobile, fino a conferirle le caratteristiche di una vettura con marchio ‘Ferrari’.
Inutili le obiezioni sollevate in Cassazione dal legale che ha difeso l’uomo sotto processo: anche per i giudici di terzo grado, difatti, non ci sono dubbi sulla responsabilità penale a fronte dell’operazione relativa alla finta ‘Ferrari’.
In premessa, i giudici partono da un dato incontrovertibile: si discute della commercializzazione di una vettura realizzata ad imitazione di quella recante marchio ‘Ferrari’, modello ‘250 GTO’, iconico e di grandissimo pregio, non più in produzione da anni. Questa sottolineatura è fondamentale, poiché consente di richiamare il principio secondo cui, in materia di delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, la condotta di violazione del titolo di privativa è integrata non soltanto con la fabbricazione di merci realizzata carpendo l’idea originale insita nel titolo, ma, altresì, con l’imitazione dei prodotti protetti dalla privativa, anche utilizzando segni distintivi autentici, come, per l’appunto, avvenuto in questa vicenda.
In sostanza, oggetto del reato è un prodotto in violazione del marchio ‘Ferrari’ e, quindi, del segno distintivo, oltre che del disegno industriale, di proprietà della nota casa automobilistica, sottolineano i giudici di Cassazione.
Per quanto concerne l’elemento psicologico, invece, l’uomo era consapevole della contraffazione, non essendo dirimente l’immatricolazione del veicolo come ‘replica’ dalla Motorizzazione Civile, ente, questo, estraneo alla valutazione di liceità dell’operazione, sottolineano i giudici di Cassazione, e ciò in ragione anche della circostanza che in alcuni annunci di vendita l’auto era definita nuova, senza menzione di tale ‘replica’. Peraltro, l’acquisto della vettura contraffatta era stato effettuato con la finalità di vendita a terzi, come ammesso dall’uomo sotto processo, sì da ritenersi integrato anche il fine di profitto, richiesto dal reato, chiosano i giudici di Cassazione.
Impossibile, quindi, ipotizzare un mero illecito amministrativo, essendo stato accertato che l’uomo non si è limitato ad acquistare il bene per uso strettamente personale ma ha inteso partecipare alla catena di diffusione sul mercato del prodotto contraffatto.
Sacrosanta, quindi, la condanna dell’uomo sotto processo, anche alla luce del principio secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di introduzione nello Stato o di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, è necessario che la condotta del soggetto sia caratterizzata, sul piano soggettivo, oltre che dalla finalità di trarre profitto, anche dalla consapevolezza dell’esistenza del titolo usurpato, desumibile da elementi fattuali concreti, come nella vicenda in esame.

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