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Assegno sociale: diritto riconosciuto anche a chi ha rinunciato a mantenimento o alimenti

Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge

Assegno sociale: diritto riconosciuto anche a chi ha rinunciato a mantenimento o alimenti

Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l’accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l’accertamento in concreto di condotte fraudolente. Difatti, il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti, appunto, eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno.
Questo il quadro complessivo tracciato dai giudici (ordinanza numero 10981 del 24 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra un pensionato e l’INPS.
Censurata la visione, sfavorevole al pensionato, tracciata in Appello, laddove si è valorizzata la mancata richiesta, da parte sua, dell’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato.
Decisivo il richiamo al principio secondo, ai fini della fruizione dell’assegno sociale, la valutazione del reddito percepito ai fini della incompatibilità fa riferimento ai soli redditi effettivamente conseguiti. Di conseguenza, il reddito incompatibile in tanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio del soggetto.
Partendo da tale premessa, va escluso che sussista un obbligo, gravante sul soggetto, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale del coniuge obbligato al mantenimento, come pure va esclusa la necessità che per godere dell’emolumento occorra l’involontarietà della situazione di indigenza.
Inoltre, è escluso che, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale, possa assumere rilievo ostativo l’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione, atteso che, interpretando in tal modo la disposizione, si finirebbe con l’introdurre a carico del soggetto un onere che non è in alcun modo previsto dalla legge.
Peraltro, né nella lettera né nella ratio della legge è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere rilevante, debba essere anche incolpevole. Al contrario, la condizione legittimante l’accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività.
Tirando le somme, va ribadita la previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all’assegno sociale è costituito dall’ammontare dei redditi conseguibili nell’anno solare di riferimento dev’essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui l’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato ulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, vale a dire che al soggetto è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell’emolumento dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito.
Tale conclusione s’impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l’intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento o agli alimenti in grado di provvedervi.
Resta salvo, evidentemente, l’accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza. Tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell’assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento o di alimenti, non l’abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito.

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