ICONOS FINALES-TRAZADOS

Assunzione in prova: impossibile il collocamento del dipendente in aspettativa

Di norma, invece, è necessario che il rapporto di impiego sia in atto e che l’amministrazione o la legge (nei casi di aspettativa obbligatoria) autorizzi l’aspettativa medesima

Assunzione in prova: impossibile il collocamento del dipendente in aspettativa

In materia di pubblico impiego, l’assunzione in prova comporta che il rapporto di lavoro si consolida solo una volta esperita con esito favorevole la prova, sicché, sino a quando il rapporto di lavoro non risulti stabilmente instaurato, non si può ipotizzare che il dipendente possa essere utilmente collocato in aspettativa, che invece presuppone che il rapporto di impiego sia in atto e che l’amministrazione o la legge (nei casi di aspettativa obbligatoria) autorizzi l’aspettativa medesima.
Di conseguenza, poiché la concessione dell’aspettativa presuppone che il rapporto sia in atto, come detto, essa non può precedere l’assunzione in servizio che, tanto prima quanto dopo la contrattualizzazione, è condizione imprescindibile (unitamente al decreto di nomina o al contratto, a seconda del regime) affinché il rapporto di impiego di diritto pubblico o contrattualizzato si instauri in concreto.
Questo il quadro tracciato dai giudici (sentenza numero 24911 dell’1 settembre 2026 della Cassazione), i quali, alla luce del contenzioso relativo ad un uomo assunto da una Regione, aggiungono che, non a caso, anche all’esito della privatizzazione, la mancata assunzione non è causa di licenziamento per assenza ingiustificata bensì determina la decadenza dall’impiego.
In sostanza, a fronte di un concorso pubblico, l’aspettativa senza assegni prevista per i dipendenti chiamati a incarichi presso gli enti locali non può essere utilizzata per differire l’immissione in servizio del vincitore del concorso.
Sfavorevoli al lavoratore le valutazioni del giudice d’Appello, il quale non cataloga come giustificato motivo per la mancata presa di servizio la richiesta di concessione dell’aspettativa non retribuita, data la natura giuridica dell’istituto (rispetto al quale il lavoratore non vanta un diritto soggettivo) e il silenzio, non interpretabile come assenso, serbato dall’amministrazione sulla relativa richiesta.
Identica lunghezza d’onda per i magistrati di Cassazione, i quali respingono le obiezioni sollevate dal lavoratore e chiariscono che l’istituto dell’aspettativa presuppone un rapporto di impiego già consolidato all’esito del superamento del periodo di prova e, quindi, non può essere applicato per differire l’immissione in possesso del ‘nominato’.
Per maggiore chiarezza, comunque, viene precisato che, quanto alla pretesa doverosità del collocamento in aspettativa del dipendente che sia destinatario di incarico in un ente locale, l’unica ipotesi contemplata dalla normativa ai fini della decadenza dalla nomina concerne la mancata assunzione del servizio non supportata da una congrua motivazione, la quale deve ritenersi sussistente ove fondata su ragioni serie, gravi ed obiettive che abbiano determinato il comportamento del soggetto. Circostanze similari sono state rinvenute in gravi stati di salute, in vicende inaspettate attinenti allo stato familiare, in situazioni particolari che abbiano reso giustificabile l’azione diversa da quella asseritamene doverosa mentre sono stati esclusi motivi meramente personali tali da rendere il comportamento solo più conveniente e le ragioni che, pur rispondendo ad un interesse apprezzabile, non giustificano comunque la violazione di un comportamento ritenuto doveroso.
In sostanza, la decadenza dalla nomina di un dipendente che non assuma servizio entro il termine stabilito può essere disposta solo se non vi sia un giustificato motivo. Consequenziale l’obbligo per l’amministrazione di accertare se tale motivo sussista e perciò, anche, di considerare quanto proposto al riguardo da chi ha conseguito la nomina e di darne espressa valutazione, purché il motivo sia stato prospettato nel termine stabilito per la assunzione in servizio e salva, ovviamente, ogni finale determinazione dell’amministrazione stessa.
Pur essendo difficile prevedere in astratto tutti i motivi che giustificano la mancata tempestiva assunzione in servizio, si deve trattare, in ogni caso, di ragioni gravi ed obiettive, tali da rendere impossibile (secondo un comune criterio di ragionevolezza) il rispetto del termine stabilito dall’amministrazione. In questo senso, può trattarsi di circostanze attinenti allo stato di salute del lavoratore oppure di vicende attinenti allo stato familiare, ovvero di situazioni particolari, tali da non consentire l’assunzione del servizio, ribadiscono i magistrati di Cassazione. E ciò che l’amministrazione deve valutare è se il giustificato motivo addotto consista in un impedimento dovuto a situazioni serie, gravi e obiettive, o ad altre situazioni, non prevedibili dal legislatore, che però abbiano reso giustificabile l’azione diversa da quella ritenuta doverosa, o se invece tale giustificato motivo consista in ragioni meramente personali, tali da rendere la mancata presa di servizio solo più conveniente per il lavoratore, o in ragioni che, pur rispondendo ad un interesse apprezzabile, non giustificano comunque la violazione di un comportamento ritenuto doveroso.

news più recenti

Mostra di più...

Iscriviti alla nostra newsletter

Scorri per attivare il pulsante