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Clausola risolutiva espressa: la tolleranza da parte della creditrice non elimina la clausola

Fondamentale però che la creditrice manifesti l’intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento

Clausola risolutiva espressa: la tolleranza da parte della creditrice non elimina la clausola

In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta l’eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, manifesti l’intenzione – attraverso una diffida, ad esempio – di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all’esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 15647 del 22 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da una complicata compravendita di un fondo in provincia di Catania.
Riflettori puntati, in particolare, sulla risoluzione sancita in Appello alla luce di una clausola risolutiva che, contratto alla mano, prevedeva che la vendita si sarebbe risolta di diritto, alla luce del Codice Civile, qualora l’acquirente fosse risultato moroso nel pagamento di due rate del prezzo.
Valida o meno, tale clausola? Il nodo è rappresentato da una presunta rinuncia a tale clausola da parte del venditore, un ente pubblico.
Indiscutibile l’inadempimento dell’acquirente, che, in sostanza, ha omesso qualunque versamento, lasciando insoluto l’importo di oltre 65mila euro.
Su questo fronte, i magistrati di Cassazione, condividendo la valutazione compiuta in Appello, spiegano che non può ritenersi che la clausola risolutiva espressa sia stata rinunciata, facendo riferimento all’invio di una diffida ad adempiere, ossia a provvedere ai pagamenti previsti, diffida tale da escludere che il tempo trascorso per proporre l’azione giudiziale di risoluzione sia significativo di un atto abdicativo, e tenuto conto altresì della circostanza che il tempo trascorso prima dell’iniziativa giudiziale trovava giustificazione nelle finalità istituzionali dell’ente venditore, tra le quali rientrava anche quella di agevolare, in cooperazione con le Regioni, la formazione e l’ampliamento della proprietà agricola.

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