Contenimento della spesa per le Camere di Commercio: stop all’obbligo di versare i risparmi allo Stato
I giudici sottolineano la particolare autonomia finanziaria degli enti camerali che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla loro gestione amministrativa
Illegittimo l’obbligo imposto alle Camere di Commercio di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa. I giudici della Corte Costituzionale riconoscono che in contesti di grave crisi economica si può ritenere appropriata la scelta legislativa di imporre regole di contenimento della spesa. Tuttavia, questo ragionamento non vale per l’obbligo, imposto alle Camere di Commercio, di riversare al bilancio dello Stato i risparmi così ottenuti, vanificando lo sforzo sostenuto dalle Camere di Commercio nel conseguire quei risparmi. In sostanza, è irragionevole l’applicazione alle Camere di Commercio delle disposizioni sull’obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla loro gestione amministrativa. I giudici sottolineano poi che, a decorrere dall’anno 2017, l’entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di Commercio è stata oggetto di riduzione da parte del legislatore in maniera crescente fino ad arrivare al 50%. Tale riduzione, in aggiunta all’obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di Commercio, rendendo, dal 2017 e fino al 2019, i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale. (Sentenza 210 del 14 ottobre 2022 della Corte Costituzionale)