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Contratto di apprendistato per il figlio: il genitore si può liberare dall’obbligo del mantenimento

In generale, lo svolgimento di un’attività retribuita del figlio, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della sua capacità di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della sua raggiunta autosufficienza economica

Contratto di apprendistato per il figlio: il genitore si può liberare dall’obbligo del mantenimento

Il contratto di apprendistato del figlio è sufficiente per liberare il genitore dall’obbligo di fornire un contributo al suo mantenimento.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 1877 del 28 gennaio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame lo scontro tra un papà e le sue due figlie.
In generale, in materia di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un’attività retribuita del figlio, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio stesso di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del figlio, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Decisivi, nella vicenda in esame, i documenti messi sul tavolo dall’uomo, il quale ha così provato che entrambe le figlie erano state inserite, con rapporti di lavoro, nella società della sua famiglia, sicché si poteva ritenere raggiunta la prova di una loro condizione di indipendenza economica che determinava il venir meno del suo obbligo di versare all’altro genitore il contributo stabilito per il mantenimento delle figlie.
Anche per i giudici di Cassazione è evidente l’assenza di esigenze di tutela della prole, ormai economicamente autonoma, soprattutto tenendo conto della raggiunta indipendenza economica delle due ragazze, sulla scorta di contratti di apprendistato e di ‘buste paga’ attestanti un reddito mensile di 1.400 euro.
Irrilevante, chiariscono i giudici, la frequentazione dell’Università, ben potendo l’impegno lavorativo conciliarsi con quello universitario, poiché il contratto di lavoro esaminato è in grado, in relazione all’entità del compenso convenuto, ad assicurare l’indipendenza delle due figlie, senza dimenticare che, peraltro, il rapporto si è trasformato in contratto a tempo indeterminato con un aumento retributivo.

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