ICONOS FINALES-TRAZADOS

Debitore patteggia in sede penale: possibile comunque l’esdebitazione

Situazione di sovraindebitamento derivata sostanzialmente da tre avvisi di accertamento del Fisco, connessi all’attività imprenditoriale svolta per un triennio e alla partecipazione ad una ‘frode carosello’

Debitore patteggia in sede penale: possibile comunque l’esdebitazione

Via libera all’esdebitazione nonostante il patteggiamento del debitore in sede penale. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza del 17 febbraio 2026 del Tribunale di Rimini), chiamati a prendere in esame la posizione di un ex imprenditore, ritrovatosi senza lavoro e con la disponibilità della sola ‘NASPI’ per un importo di circa 800 euro, senza dimenticare, poi, la proprietà di una vettura di scarso valore economico, nonché di una quota di proprietà di due particelle immobiliari site in un Comune montano e di valore minimo e in condizioni di assoluta fatiscenza, tale da rendere antieconomica una eventuale procedura esecutiva intentata dai creditori.
Entrando nei dettagli, la situazione di sovraindebitamento deriva sostanzialmente da tre avvisi di accertamento del Fisco notificati al debitore nel 2007 e con cui – a seguito di verifiche della Guardia di Finanza – ha subito una revisione di IVA, IRPEF, IRAP e contributi dovuti per l’attività imprenditoriale svolta per un triennio.
In ambito tributario si è appurato che il debitore ha beneficiato – in maniera consapevole – di vantaggi economici derivanti da un meccanismo di cosiddetti ‘frodi carosello’. Tuttavia, i fatti valorizzati ai fini di addebito della responsabilità tributaria non implicano automaticamente, precisano i giudici pugliesi, la qualificazione della condotta tenuta dal debitore come connotata da dolo, colpa grave o fraudolenza a fini di esdebitazione. In altri termini, le medesime condotte vanno valutate autonomamente in sede civile, essendo diversi i fini cui vengono in rilievo, ben potendo fondarsi la responsabilità tributaria su un addebito di colpa lieve o addirittura meramente presunta, come in questo caso. Difatti, in ambito tributario si è ritenuto il debitore responsabile in solido non già in ragione di una sua partecipazione attiva alla frode, né per avere predisposto o agevolato il meccanismo evasivo, bensì sulla base di una partecipazione presunta, atteso che egli non poteva non sapere della natura fraudolenta dell’operazione.
In sostanza, l’affermazione di responsabilità del debitore si fonda su un giudizio presuntivo di conoscibilità della frode, conoscibilità desunta da indici sintomatici (prezzi vantaggiosi, caratteristiche del fornitore, sede legale presso abitazione privata), senza che sia stata accertata, annotano i giudici civili, una condotta dolosamente orientata all’evasione o caratterizzata da macroscopica trascuratezza.
Questa differenza non è irrilevante, poiché in ambito tributario l’addebito può fondarsi anche su criteri presuntivi e su un parametro di diligenza professionale volto a presidiare l’interesse fiscale, mentre il ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’ richiede un quid pluris: una condotta dolosa, gravemente colposa o fraudolenta che esprima un atteggiamento soggettivo di particolare riprovevolezza.
Analizzando la posizione del debitore, quindi, la responsabilità a lui attribuita è stata costruita su una colpa per conoscibilità, ossia su un rimprovero fondato sull’omessa percezione di segnali d’allarme ritenuti, ex post, significativi, ma senza la dimostrazione di un consapevole coinvolgimento nel disegno evasivo né di un’inosservanza grossolana e inescusabile di doveri elementari di cautela.
Volendo sintetizzare, al debitore è stato attribuita una forte negligenza, ma non una colpa grave. Non a caso, i giudici tributari non hanno qualificato la condotta del debitore come fraudolenta né hanno accertato la falsità delle difese del debitore, limitandosi a ritenere maggiormente attendibile la ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate sulla base degli elementi indiziari raccolti.
Ciò detto, si può passare all’ambito penale. Ebbene, per i giudici civili, neppure le condotte accertate nel parallelo procedimento penale, concluso con un patteggiamento, conducono a diverse conclusioni.

In generale, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti non implicano un accertamento pieno di responsabilità, ma riflettono una scelta processuale dell’imputato, priva di efficacia vincolante nel giudizio civile e, a fortiori, nel giudizio di meritevolezza sulla conccessione della esdebitazione.
In definitiva, la condotta accertata in sede tributaria può integrare una responsabilità ai fini dell’imposizione fiscale, ma non presenta quei caratteri di consapevole preordinazione, frode o macroscopica ed inescusabile trascuratezza che il ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’ richiede per escludere l’accesso all’esdebitazione.
Da non dimenticare, poi, che la situazione di indebitamento si è aggravata per effetto di plurimi fattori, quali perdita del lavoro e incapacità di generare redditi alternativi, unitamente all’indebolimento psico-fisico – ampiamente documentato – del debitore e all’obbligazione alimentare a cui è tenuto in favore del figlio.
Tutti questi elementi hanno determinato una situazione di sostanziale insolvenza personale. Pertanto, è lampante, chiosano i giudici pugliesi, il requisito della meritevolezza a fini di esdebitazione, nel senso di assenza di condotte di dolo, colpa grave ovvero frode ai creditori nella formazione dell’esposizione debitoria.

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