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Furgone per la vendita di prodotti alimentari piazzato sull’area marittima: commerciante condannato

Sacrosanto, secondo i giudici, parlare di abusiva occupazione di spazio demaniale

Furgone per la vendita di prodotti alimentari piazzato sull’area marittima: commerciante condannato

Furgone per la vendita di prodotti alimentari piazzato illegittimamente sull’area marittima: condanna sacrosanta per il commerciante. Per i giudici non ci sono dubbi: è sacrosanto parlare di abusiva occupazione di spazio demaniale (sentenza numero 21990 del 15 giugno 2026 della Cassazione).
Decisiva la constatazione che il mezzo aveva perso sostanzialmente le caratteristiche del veicolo, poiché non circolante e, dunque, non immediatamente rimovibile.
Scenario dell’episodio è la zona di Messina. Lì, difatti, un uomo viene sottoposto ad un controllo, avendo piazzato il proprio veicolo – un ‘Fiat Ducato’ adibito ad autonegozio per la vendita di prodotti alimentari — in un’area marittima demaniale.
L’esito del controllo mette nei guai il commerciante itinerante: egli non vanta alcuna autorizzazione che renda legittima l’azione da lui compiuta.
Inevitabile lo strascico giudiziario. E in Tribunale il venditore si ritrova condannato a pagare 400 euro di ammenda per occupazione abusiva di spazio demaniale, avendo, in sostanza, collocato in forma stabile, senza autorizzazione, un furgone in area marittima demaniale, sollevandolo da terra e poggiandolo su supporti stabili e adibendolo a vendita di prodotti alimentari.
Questa decisione viene contestata in Cassazione dal legale che rappresenta il commerciante e sostiene che la condotta incriminata avrebbe dovuto essere punita a titolo di illecito amministrativo.
Secondo il legale, quindi, si è erroneamente valorizzato, in senso negativo, in Tribunale il collegamento del veicolo alla rete elettrica e il sollevamento delle ruote da terra, mentre, invece, ciò che conta è la natura del mezzo impiegato per l’occupazione, ancorché collegato a fonti di energia e temporaneamente immobilizzato, in mancanza di trasformazioni irreversibili del suolo o di manufatti infissi stabilmente nel terreno.
Alla visione proposta dalla difesa però i magistrati di Cassazione danno pochissimo credito, ritenendo invece palese la condotta illecita del commerciante.
In particolare, viene precisato che, in tema di occupazione abusiva di spazi demaniali, affinché si configuri la mera violazione amministrativa, anziché un reato, è necessario che i veicoli medianti i quali l’occupazione è realizzata siano mezzi effettivamente capaci di circolare su strada, avendo il legislatore inteso eliminare la penale antigiuridicità di quelle condotte di minima rilevanza dalle quali non derivi una modificazione permanente dello spazio, essendo possibile in tali casi un’immediata rimozione dell’ostacolo anche da parte dello stesso agente che effettua l’accertamento.
Questo il quadro complessivo. Ma, analizzando la specifica vicenda, i magistrati di Cassazione chiariscono che non è sufficiente a garantire l’immediata rimovibilità del veicolo la circostanza che esso sia collocato sul luogo semplicemente, cioè senza trasformazioni irreversibili del suolo o manufatti infissi stabilmente nel terreno, perché, invece, ciò che conta è solo la capacità di circolare del mezzo in sé, nella situazione in cui concretamente si trova.
Ragionando in questa ottica, è corretta la valutazione compiuta in Tribunale, poiché, sottolineano, in chiusura, i magistrati di Cassazione, il mezzo ‘incriminato’ aveva perso sostanzialmente le caratteristiche del veicolo, poiché non circolante e, dunque, non immediatamente rimovibile. E ciò è emerso dal suo collegamento alla rete elettrica e dal sollevamento delle ruote da terra, che impedivano la sua immediata facile rimozione.

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