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Gestione di una piscina: necessario proteggere l’utente e porlo nella migliore condizione di utilizzo della struttura

Risarcimento possibile, quindi, per una donna, centrata al volto da una pallonata mentre si trovava in pieno relax in una vasca idromassaggio sita all’interno di una piscina comunale

Gestione di una piscina: necessario proteggere l’utente e porlo nella migliore condizione di utilizzo della struttura

Esigibile, non solo in base ai comuni doveri di prudenza e di cortesia, dal gestore di una struttura che egli, in perfetto adempimento dei generali doveri contrattuali su di lui incombenti (che costituiscono anche fonte di responsabilità extracontrattuale), protegga l’utente, ponendolo nella migliore condizione per l’utilizzo della struttura.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 31614 del 4 dicembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato da un episodio verificatosi in Lombardia.
I fatti risalgono alla fine di giugno del 2017 quando una donna, mentre si trova in una vasca idromassaggio sita all’interno di una piscina comunale, gestita da una società sportiva dilettantistica, viene colpita al viso – e riporta lesioni al setto nasale – da una pallonata scagliata da ragazzi presenti nell’impianto.
Consequenziale l’istanza risarcitoria proposta dalla donna nei confronti della società sportiva, istanza accolta in Tribunale ma respinta in Appello.
Per i giudici di secondo grado, in particolare, va esclusa la ravvisabilità della responsabilità per danni da cose in custodia, poiché la lesione subita dalla donna è stata
cagionata dal comportamento di un utente della struttura, da un lato, e va esclusa l’ipotesi del danno per fatto illecito, poiché il gestore della struttura non era tenuto ad impedire l’attività di gioco della palla (e non è quindi responsabile per i danni cagionati da tale attività), essendo la posizione di garanzia del gestore configurabile in relazione al rischio tipico di annegamento (e per scongiurare tale pericolo è prevista la presenza del bagnino).
Peraltro, non è provato, osservano i giudici d’Appello, che i ragazzi che giocavano a palla al momento dell’incidente fossero in qualche modo affidati alla struttura.
Le valutazioni compiute in secondo grado sono condivise solo in parte dai magistrati di Cassazione.
Confermata, difatti, l’esclusione della responsabilità per danni da cose in custodia, responsabilità il cui presupposto fondamentale è la derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Per ritenere accertata tale responsabilità, però, è pur sempre necessario il riscontro di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso: la res deve integrare un (seppur non l’unico) fattore causale di produzione dell’evento, deve, cioè, inserirsi, con efficacia causalmente rilevante, nella serie deterministica da cui si genera l’evento di danno.
Applicando questa ottica alla vicenda in esame, il danno (di cui la donna invoca il ristoro) non è eziologicamente riconducibile alla vasca idromassaggio: non deriva da un suo intrinseco dinamismo o da una connaturale pericolosità, ma nemmeno da una alterazione della sua fisiologia o del suo modo di operare, e, del pari, l’evento di danno non discende dal modo di interagire del soggetto danneggiato con la cosa.
Come acclarato, invece, l’evento lesivo è stato cagionato dal poco accorto lancio della palla ad opera di altri utenti dell’impianto, lancio che ha finito per attingere al volto la donna, mentre questa fruiva del servizio di idromassaggio. Dunque, unica ed esclusiva causa del pregiudizio subito dalla donna è un fatto estrinseco alla res custodita (la vasca), la quale ha costituito soltanto l’occasionale teatro del sinistro.
Ciò detto, viene invece censurata in Cassazione la valutazione che ha portato i giudici d’Appello ad escludere l’imputabilità dell’evento dannoso alla società che gestisce la struttura.
Per i giudici di secondo grado, la società non era tenuta ad impedire l’attività di gioco della palla (e non era dunque responsabile per i danni cagionati da tale attività), poiché la posizione di garanzia del gestore della piscina è configurabile in relazione al rischio tipico di annegamento. Invece, osservano i magistrati di Cassazione, giova rammentare che, affinché una condotta commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui.
Passando dal quadro generale alla situazione particolare, è decisivo osservare, secondo i giudici di Cassazione, che nel momento in cui venne attinta dalla pallonata la donna si trovava all’interno di una vasca idromassaggio, di per sé destinata ad una seduta di idroterapia, un contesto, quindi, per ontologica e connaturale funzione, destinato al rilassamento muscolare e mentale dell’individuo, non già (come invece in una piscina) al compimento di attività fisica o sportiva (quale il nuoto libero o la ginnastica in acqua) idonea ad esporre al rischio dell’annegamento.
Proprio l’illustrata teleologica natura della cosa custodita rende del tutto incompatibile con la normale e tipica fruizione di una vasca idromassaggio non solo giocare, ma anche – per il gestore della struttura – consentire ad altri di giocare con la palla all’interno della struttura o vicino alla struttura, in quanto fonte di disturbo e di impedimento al relax degli utenti, se non addirittura di pericolo per la loro incolumità, in caso di malaccorto uso della palla.
In altri termini, deve dirsi esigibile, non solo in base ai comuni doveri di prudenza e di cortesia, dal gestore che questi, in perfetto adempimento dei generali doveri contrattuali su di lui incombenti, che costituiscono anche fonte di responsabilità extracontrattuale, protegga l’utente, ponendolo nella migliore condizione per l’utilizzo di siffatta vasca, anche impedendo a terzi di disturbare con il gioco della palla, tanto più se violento e poco accorto, così come in effetti avvenuto.
In ossequio al generale dovere di neminem laedere, fondamento della responsabilità aquiliana, deve reputarsi configurabile a carico del gestore di una vasca idromassaggio - nella misura in cui non sia già di per sé riconducibile ad un vero e proprio obbligo contrattuale (primario o accessorio) di garantire la sicurezza nella fruizione di un servizio oggetto del contratto configurabile tra gestore e utente – un obbligo giuridico di protezione degli utenti, obbligo che si sostanzia nell’adozione delle misure occorrenti per garantirne l’utilizzo in condizioni di sicurezza, anche impedendo comportamenti altrui con ciò oggettivamente inconciliabili, quale, in primo luogo, il gioco della palla in prossimità della vasca. Dovere giuridico la cui omissione – se riscontrata ed addebitabile, sotto il profilo soggettivo, quantomeno a colpa – integra illecito aquiliano sussumibile nella previsione del risarcimento per fatto illecito.

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