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Immobile censito come ufficio: impossibile catalogarlo come abitazione principale, pur essendo utilizzato come dimora abituale dal possessore

In materia di IMU, l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetta esclusivamente per gli immobili censiti in categorie catastali residenziali conformi all’effettivo utilizzo a fini abitativi

Immobile censito come ufficio: impossibile catalogarlo come abitazione principale, pur essendo utilizzato come dimora abituale dal possessore

Impossibile qualificare come abitazione principale quell’immobile che risulta censito nella categoria catastale ‘A/10’ (‘uffici o studi privati’), e ciò anche nel caso in cui tale immobile sia concretamente utilizzato come dimora abituale dal possessore, il quale vi ha pure stabilito, in maniera non conforme alla legge, la propria residenza anagrafica.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 5235 del 9 marzo 2026 della Cassazione), i quali, alla luce del contenzioso sorto in quel di Milano, aggiungono che, in materia di IMU, l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetta esclusivamente per gli immobili censiti in categorie catastali residenziali conformi all’effettivo utilizzo a fini abitativi.
In questo quadro, poi, va aggiunto un ulteriore dettaglio: l’eventuale successiva variazione della categoria catastale rileva solo dalla data della sua attribuzione.
Confermata in via definitiva, quindi, la legittimità della posizione assunta dal Comune di Milano, che ad una signora ha negato il rimborso dell’imposta IMU da lei versata per l’anno 2013.
In generale,
in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile. Pertanto, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dal pagamento dell’IMU, impugnare l’atto di classamento dell’immobile.
Tale orientamento si riferisce all’ICI, ma i principi affermati sono applicabili anche all’IMU, essendo rilevante per entrambi i tributi l’individuazione della categoria catastale, spettando il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale solo per i fabbricati censiti in una categoria catastale conforme all’effettivo utilizzo dell’immobile a fini abitativi.
Anche ai fini dell’IMU, quindi, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso. Né può valere a tal fine, ovviamente, la successiva modifica catastale, che assume invece rilevanza a partire dalla data della variazione stessa.

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