Paziente in condizioni gravi, intervento necessario: medico comunque colpevole per il mancato ottenimento del consenso informato
Evidente la responsabilità del medico che ha effettuato l’operazione, conclusasi poi con la morte del paziente
Regolata solo la facoltà delle società farmaceutiche di lasciare immodificato il prezzo dei farmaci così da bloccarne la riduzione disposta dall’‘Agenzia del farmaco’ in cambio del versamento, in favore delle Regioni competenti, di una percentuale pari all’importo di tale riduzione
Irrilevante la previsione dell’obbligo di non partecipare a pubbliche riunioni o a manifestazioni di qualsiasi genere