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Revocatoria fallimentare: come inquadrare il contratto di mutuo

Il curatore del fallimento può eccepire l’inefficacia del contratto di mutuo ai fini dell’esclusione del relativo credito restitutorio

Revocatoria fallimentare: come inquadrare il contratto di mutuo

Il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria, alla luce di quanto stabilito dalla legge fallimentare. Di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basato sul titolo.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 25399 del 16 settembre 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo all’azione con cui un istituto di credito ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una ‘s.r.l.’ in liquidazione per una cifra pari a 300mila euro e relativa ad un finanziamento assistito per l’80 per cento da garanzia.
Sul tavolo la questione è relativa alla possibile revocabilità, alla luce della legge fallimentare, del contratto di mutuo chirografario quale atto a titolo oneroso.
In generale, la normativa dispone che sono revocati – ove il curatore provi lo stato di insolvenza della parte contrattuale in bonis – gli atti a titolo oneroso, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
La disposizione normativa è diversa e più ampia rispetto a quella concernente la revocatoria ordinaria degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Nella revocatoria fallimentare, difatti, non è richiamato il requisito del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, essendo sufficiente il mero compimento di un atto a titolo oneroso, in coerenza con il principio secondo cui non è necessario accertare un effettivo pregiudizio per la massa dei creditori derivante da un atto oggetto di revocatoria concorsuale, trattandosi di pregiudizio in re ipsa. Non costituisce, quindi, elemento della fattispecie astratta della revocatoria concorsuale il pregiudizio arrecato dall’atto negoziale alle ragioni del patrimonio del debitore.
Sempre alla luce della normativa, è da escludere che debba darsi una interpretazione ulteriormente restrittiva degli atti a titolo oneroso revocabili, alla luce della legge fallimentare, , dovendosi dedurre – in termini sistematici – che tutti gli atti a titolo oneroso produttivi di effetti sul patrimonio, ove posti in essere nel periodo sospetto, per quanto commercialmente leciti (posti in essere tra soggetti in bonis), sono da considerare anomali nella logica concorsuale ove compiuti nel periodo sospetto e passibili di declaratoria di inefficacia ai fini del concorso quanto ai loro effetti negoziali.
La revocatoria fallimentare sanziona, pertanto, con l’inefficacia dei relativi effetti negoziali il compimento di atti di commercio per il solo fatto che siano stati compiuti nel periodo sospetto, con la consapevolezza dello stato di insolvenza della controparte poi dichiarata insolvente. Un qualsiasi titolo contrattuale di un atto oneroso è, quindi, passibile di declaratoria di inefficacia in sede concorsuale.
Ove, poi, l’atto a titolo oneroso costituisca presupposto per l’opponibilità alla massa del relativo diritto di credito, la normativa processuale posta a presidio della formazione dello stato passivo (ove prevede che il curatore possa eccepire l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione) consente al curatore del fallimento di eccepire in via breve la revocatoria ai fini dell’inefficacia dell’atto negoziale posto in essere nel periodo sospetto. E in tale ottica è irrilevante che l’atto non abbia arrecato un diretto pregiudizio al patrimonio del debitore o, nel caso del mutuo, che abbia comportato un astratto beneficio al debitore quale effetto dell’erogazione di liquidità. In questo caso, la revocabilità dell’atto discende dall’incremento del passivo conseguente all’insorgenza dell’obbligazione di restituzione del capitale e degli interessi, argomento comune sia al titolo negoziale del mutuo, sia alla fideiussione, il primo destinato a creare ulteriore passivo in danno degli altri creditori e la seconda volta ad aggravare la garanzia patrimoniale del debitore per debiti altrui.
Non necessario accertare il pregiudizio in danno della massa dei creditori, essendo detto pregiudizio in re ipsa per il fatto che sul patrimonio del debitore è andata a gravare una ulteriore obbligazione restitutoria derivante dalla pattuizione del contratto di mutuo.
Quanto all’argomento secondo cui, per effetto dell’inefficacia del titolo negoziale del creditore, si verificherebbe l’effetto paradossale dell’inefficacia dell’atto di erogazione della liquidità (cosiddetta provvista mutuata), ciò attiene agli effetti della declaratoria di inefficacia del titolo negoziale, che possono essere neutralizzati dal creditore in sede di ammissione allo stato passivo, quanto alla restituzione del capitale, con la domanda di indebito oggettivo.

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