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Sfogo telefonico contro l’ex moglie: nessun risarcimento per la donna

Necessario ‘pesare’ le frasi ‘incriminate’, rapportandole al particolare contesto in cui sono state proferite, ossia un ambito caratterizzato da enormi e risalenti contrasti tra le parti

Sfogo telefonico contro l’ex moglie: nessun risarcimento per la donna

In materia di risarcimento del danno per lesione della reputazione personale, la condotta diffamatoria o ingiuriosa della persona non va valutata in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della propria reputazione, bensì come lesione dell’onore e della reputazione di cui la persona gode tra i consociati, tenuto conto del contesto in cui è stata pronunciata la frase incriminata e avuto riguardo, poi, allo standard di sensibilità sociale del tempo.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 21026 del 21 giugno 2026 della Cassazione), i quali, alla luce del contenzioso sorto tra due ex coniugi a seguito di una tempestosa telefonata, aggiungono che il requisito della comunicazione con più persone può essere ravvisato nel caso in cui le frasi offensive siano pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera età, qualora questi ultimi, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, ne possano cogliere la generica portata lesiva, tanto da rimanerne turbati o divenire a loro volta potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori.
Inequivocabile l’episodio oggetto del processo. In sostanza, durante un colloquio telefonico tra i due ex coniugi, colloquio mirato, secondo la donna, a rappresentare all’ex marito che avrebbe dovuto contribuire al pagamento di ulteriori spese straordinarie in favore di uno dei loro due figli minori, l’uomo aveva pronunciato le seguenti frasi: “devi andare al lavorare. Non mi chiamare mai più. Sei una persona cattiva. Sei una madre schifosa”.
A rendere più grave i fatti, poi, secondo la donna, un ulteriore dettaglio: le frasi ‘incriminate’ erano state pronunciate telefonicamente in modalità vivavoce e erano state udite anche dai figli minorenni della coppia.
Consequenziale, quindi, l’istanza risarcitoria – per una cifra pari a 15mila euro – avanzata dalla donna, la quale ha, in sostanza, ritenuto di avere subito un pregiudizio di ordine morale e psicologico, sfociato in crisi di pianto e depressione, essendo stato messo in discussione il suo ruolo di educatrice e di madre.
Per i magistrati di Cassazione, però, come già per i giudici di merito, è da escludere che le frasi pronunciate dall’uomo possono avere rivestito carattere ingiurioso, poiché durante il processo per il divorzio era stata ravvisata la possibilità per la donna di trovarsi un’occupazione fonte di reddito ed era stato stabilito che ciascuna delle parti avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
Peraltro, del danno morale preteso dalla donna non è stata fornita alcuna prova, essendosi ella limitata ad allegare di aver subito pregiudizi di ordine morale e psicologico con crisi di pianto e depressione, senza indicare quale tipo di sofferenza le avrebbe cagionato la ipotizzata condotta illecita dell’ex marito.
Per chiudere il cerchio, infine, vanno anche contestualizzate le frasi ‘incriminate’, cioè rapportandole al particolare contesto in cui sono state proferite, ossia un ambito caratterizzato da enormi e risalenti contrasti tra le parti, contrasti relativi soprattutto ai rispettivi obblighi di mantenimento dei figli, e da toni animosi, che a detta di entrambe le parti, hanno contraddistinto la telefonata in questione, e dalla reciprocità degli attacchi personali, reciprocità che, anche secondo i magistrati di Cassazione, ridimensiona fortemente la direzione ingiuriosa, anche sotto il profilo soggettivo, delle frasi pronunciate dall’uomo, elidendone del tutto l’esorbitanza da un ipotetico canone di continenza.

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